Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:
- societa in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono societa personali o societa di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- societa in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono societa personali o societa di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- societa di capitali di ogni tipo, anche consortili, le societa cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attivita esterna (articolo 2612 codice civile):
- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- il socio di maggioranza in caso di societa di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonche i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilita amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le societa consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalita giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonche i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilita amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- societa estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- societa costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le societa consorziate.
Requisiti professionali
Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attivita di somministrazione di alimenti e bevande) e consentito a chi e in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attivita d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettera a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.
L'iscrizione al R.E.C. è valida solo se in possesso di un'attestazione esplicita ottenuta a seguito di un corso specializzante oppure è implicita se negli ultimi 5 anni è stata svolta l'attività commerciale alimentare per almenio 2 anni (anche non consecutivi).
Sia per le imprese individuali che in caso di societa, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita commerciale.
Come presentare una pratica
Per presentare una prartica di avvio, cessazione, trasferimento, ampliamento e altre tipologie di comunicazione sull'attività di commercio, è necessario accedere al portale Regionale dedicato
"Accesso Unitario" firmando digitalmente la SCIA.
Se non si possiedono le credenziali e la firma digitale, sarà necessario rivolgersi alla propria associazione di categoria oppure al proprio commercialista, che agirà per procura.