Convivenze di fatto (Legge n. 76/2016)

  • Servizio attivo

La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.

A chi è rivolto

REQUISITI: Essere maggiorenni; Essere residenti nel Comune di Fabbrico e coabitanti allo stesso indirizzo; Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale; Essere di stato libero (non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione né da matrimonio o da unione civile). IMPEDIMENTI: Rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti; Sussistenza, per una delle due parti, di un vincolo di matrimonio o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

REQUISITI:
  • Essere maggiorenni;
  • Essere residenti nel Comune di Fabbrico e coabitanti allo stesso indirizzo;
  • Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • Essere di stato libero (non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione né da matrimonio o da unione civile).
IMPEDIMENTI:
  • Rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • Sussistenza, per una delle due parti, di un vincolo di matrimonio o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Come fare

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Fabbrico allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità. La dichiarazione può essere inoltrata con le seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Fabbrico, SOLO su appuntamento (tel. 0522751918); a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di Fabbrico – Uff. Anagrafe – Via Roma, 35 42042 Fabbrico (RE); a mezzo fax al numero: 0522 665358 per via telematica all’indirizzo: fabbrico@cert.provincia.re.it  Nel caso di invio telematico deve essere rispettata una delle seguenti condizioni: dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec; dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica o pec. ATTENZIONE: ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un’attestazione consolare relativa all’insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile.

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Fabbrico allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità. La dichiarazione può essere inoltrata con le seguenti modalità:
  • direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Fabbrico, SOLO su appuntamento (tel. 0522751918);
  • a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di Fabbrico – Uff. Anagrafe – Via Roma, 35 42042 Fabbrico (RE);
  • a mezzo fax al numero: 0522 665358
  • per via telematica all’indirizzo: fabbrico@cert.provincia.re.it 
Nel caso di invio telematico deve essere rispettata una delle seguenti condizioni:
  1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
  2. dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica o pec.
ATTENZIONE: ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un’attestazione consolare relativa all’insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile.

Cosa serve

Apposita dichiarazione.

Apposita dichiarazione.

Cosa si ottiene

Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto. Coloro che intendano trasferirsi da altro Comune o, se già residenti a Fabbrico, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di indirizzo, secondo le modalità già previste per tali procedure.

Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto. Coloro che intendano trasferirsi da altro Comune o, se già residenti a Fabbrico, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di indirizzo, secondo le modalità già previste per tali procedure.
Tempi e scadenze

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi la ricezione, a registrare la convivenza di fatto con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.   ACCERTAMENTO DEI REQUISITI L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata l' Ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ulteriori informazioni

Note
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto può estinguersi per:
  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
 
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi
i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Fabbrico, muniti di un documento di identità.
 
CERTIFICAZIONE
L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
 
CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
 
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso, dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
  • matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
 
Il contratto di convivenza è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
 
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti necessari per la costituzione della convivenza stessa;
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione di una delle parti;
  • condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.
 
DIRITTI DERIVANTI DALLA CONVIVENZA DI FATTO
La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati:
    1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
    2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
 
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza di figli minori o disabili;
 
In caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
 
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
 
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato spetta una partecipazione agli utili dell’ impresa familiare.
 
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
 
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
 
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
 
Non è prevista l’eredità né la reversibilità della pensione.

Ente
Comune di Fabbrico

Municipio

Sede del Comune di Fabbrico

Via Roma, 35/37, 42042 Fabbrico, RE, Italia

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Ufficio responsabile
Anagrafe

E' l'ufficio incaricato della tenuta del registro della popolazione al fine di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti nel Comune e di quelli che lo sono stati.

Municipio

Sede del Comune di Fabbrico

Via Roma, 35/37, 42042 Fabbrico, RE, Italia

Lunedì dalle 10.00 alle 12.30
Martedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

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Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2024, 12:38