Descrizione
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex.art.2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex.art.2120 c.c.)
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione.