Unioni Civili

  • Servizio attivo

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Descrizione

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo , a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
 
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
 
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex.art.2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex.art.2120 c.c.)
 
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione.

A chi è rivolto

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge: non essere sposati o parti di altra Unione Civile non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.) non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.) nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell’Unione civile dell’altra(art. 88c.c.) Il cittadino straniero che vuole  costituire un’Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese,  dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile.Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell’Unione civile dell’altra(art. 88c.c.)
Il cittadino straniero che vuole  costituire un’Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese,  dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile.
Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come fare

L’iter procedurale si divide in 2 fasi: prima fase: richiesta di costituzione unione formalizzata con un processo verbale; seconda fase: costituzione dell’unione iscritta in un atto di stato civile. Richiesta di costituzione dell’Unione Civile: Le parti dopo aver prodotto il modulo come sopra indicato, in accordo con l’Ufficio di stato civile, potranno fissare un appuntamento per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile. L’Ufficiale dello Stato Civile entro 30 giorni dalla data della richiesta, svolgerà l’istruttoria accertando l’inesistenza di impedimenti di legge. Dichiarazione di costituzione dell’Unione Civile: Le parti, alla presenza di due testimoni dichiareranno, avanti all’ufficiale dello stato civile di voler costituire l’unione civile.Contestualmente le parti potranno: Rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni; Rendere la dichiarazione di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune, scelto fra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

L’iter procedurale si divide in 2 fasi:
  1. prima fase: richiesta di costituzione unione formalizzata con un processo verbale;
  2. seconda fase: costituzione dell’unione iscritta in un atto di stato civile.
  3. Richiesta di costituzione dell’Unione Civile: Le parti dopo aver prodotto il modulo come sopra indicato, in accordo con l’Ufficio di stato civile, potranno fissare un appuntamento per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile. L’Ufficiale dello Stato Civile entro 30 giorni dalla data della richiesta, svolgerà l’istruttoria accertando l’inesistenza di impedimenti di legge.
  4. Dichiarazione di costituzione dell’Unione Civile: Le parti, alla presenza di due testimoni dichiareranno, avanti all’ufficiale dello stato civile di voler costituire l’unione civile.
    Contestualmente le parti potranno:
    • Rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
    • Rendere la dichiarazione di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune, scelto fra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Cosa serve

Gli interessati possono chiedere di costituire l’unione civile in qualunque Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza. Per la costituzione di un’unione civile presso il Comune di Fabbrico, gli interessati devono compilare apposito modulo e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, mediante: consegna diretta all’ufficio di stato civile trasmissione via fax al numero: 0522665368 trasmissione via email  all’indirizzo: statocivile.elettorale@comune.fabbrico.re.it  Prenotazione appuntamento per informazioni: telefono: 0522 751915 email: statocivile.elettorale@comune.fabbrico.re.it 

Gli interessati possono chiedere di costituire l’unione civile in qualunque Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza. Per la costituzione di un’unione civile presso il Comune di Fabbrico, gli interessati devono compilare apposito modulo e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, mediante:
Prenotazione appuntamento per informazioni:

Cosa si ottiene

Unione Civile

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Tempi e scadenze

La data della cerimonia (dichiarazione di costituzione dell’unione civile) deve essere fissata nei 180 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti disposti dall’ufficiale di stato civile.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ente
Comune di Fabbrico

Municipio

Sede del Comune di Fabbrico

Via Roma, 35/37, 42042 Fabbrico, RE, Italia

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Ufficio responsabile
Stato Civile

All'Ufficio ci si rivolge in momenti specifici della vita dei Cittadini, quali nascita, matrimonio, acquisizione, morte ed ogni qualvolta necessiti certificare e/o cambiare il proprio stato civile

Municipio

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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2024, 10:23