A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (obbligatorie dal 23 dicembre 2016) devono essere pubblicati:
gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti;
la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio;
tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.